Art. 4

Art. 4

4 / 10
In vigore dal 17 mag 1981
Al fondo di previdenza unificato sono devoluti i patrimoni dei fondi di previdenza indicati nell', secondo le risultanze degli ultimi rendiconti e conti consuntivi approvati dai rispettivi consigli di amministrazione. Le eventuali passività, risultanti dai rendiconti e dai conti consuntivi, saranno assunte in carico dal fondo unificato e si provvederà alla loro estinzione, entro il 31 dicembre 1983, mediante la redazione di un apposito piano economico-finanziario, da approvare con decreto del Ministro delle finanze. Il piano prevederà l'utilizzazione per la estinzione delle passività di una parte delle entrate indicate nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;211#art-4