Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera h) del precedente è successivamente prorogato e sospeso rispettivamente dalle raccomandazioni numeri 843/78/CECA e 931/78/CECA richiamate nell' del presente decreto, è reso definitivo in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee con l' della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata nel precedente . I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica tedesca e della Romania indicati nella lettera h) del cennato , sono resi definitivi in conformità delle disposizioni adottate dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 811/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-8