Art. 7
7 / 20In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera g) del precedente e, dalla commissione delle Comunità europee, successivamente prorogato con la raccomandazione n. 843/78/CECA del 26 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numero L. 115 del 27 aprile 1978) e sospeso con la raccomandazione n. 931/78/CECA del 28 aprile 1978 "Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 120 del 4 maggio 1978), è reso definitivo in conformità delle disposizioni emanate dalla commissione stessa con l' della raccomandazione n. 1758/78/CECA del 26 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 203 del 27 luglio 1978).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-7