Art. 6
6 / 20In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera f) del precedente , è reso definitivo in conformità delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 811/78/CECA del 21 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 108 del 22 aprile 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera f) del precedente e successivamente prorogato e sospeso rispettivamente con le raccomandazioni numeri 788/78/CECA e 859/78/CECA richiamate nell' del presente decreto, è reso definitivo in base alle disposizioni fissate da detta commissione con l' della raccomandazione n. 1704/78/CECA del 19 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 195 del 20 luglio 1978).
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nella lettera f) del precedente successivamente prorogato dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 789/78/CECA del 19 aprile 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), è reso definitivo in base alle disposizioni fissate dall' della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-6