Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 apr 1981
In relazione all'avviso di chiusura della procedura antidumping pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. C. 100 del 25 aprile 1978, il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti di origine canadese indicati nella lettera b) del precedente , cessa di avere effetto a decorrere dalla data della sua applicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-3