Art. 20
20 / 20In vigore dal 5 apr 1981
Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dalle diverse decorrenze stabilite nelle rispettive raccomandazioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 13
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-20