Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 5 apr 1981
Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dalle diverse decorrenze stabilite nelle rispettive raccomandazioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1981 PERTINI FORLANI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 13
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