Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 5 apr 1981
L'applicazione del dazio antidumping, definitivo, previsto dal secondo comma del precedente per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Romania, è sospesa in conformità delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 1235/78/CECA dell'8 giugno 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 153 del 9 giugno 1978).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-18