Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 5 apr 1981
L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal precedente per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Spagna, è sospesa in conformità delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunità europee a norma dell' della raccomandazione n. 1758/78/CECA del 26 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 203 del 27 luglio 1978).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-17