Art. 16
16 / 20In vigore dal 5 apr 1981
L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dal primo comma dell' e dall' del presente decreto per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Bulgaria, è sospesa conformemente alle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 165/79/CECA del 30 gennaio 1979 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 22 del 31 gennaio 1979).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-16