Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 4 mag 1981
L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dai commi secondo e terzo dell', dal primo comma dell' e dall' del presente decreto per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Spagna e della Polonia, è sospesa in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee a norma dell' della raccomandazione n. 1704/78/CECA del 19 luglio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE n. L. 195 del 20 luglio 1978).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-15