Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 5 apr 1981
Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Polonia indicati nella lettera m) del precedente e successivamente prorogato con le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 933/78/CECA e 1181/78/CECA del 2 e 31 maggio 1978 ("Gazzetta Ufficiale" CE numeri L. 120 e L. 145 del 4 maggio e del 1 giugno 1978), è reso definitivo in conformità delle disposizioni fissate dall' della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata negli del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-10