Art. 1
1 / 20In vigore dal 4 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 1 febbraio 1965, n. 13, modificato con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25; 14 dicembre 1976, n. 847 e 21 dicembre 1978, n. 838;
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;
Visti i trattati che istituiscono la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;
Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 112/78/CECA, 117/78/CECA, 118/78/CECA, 119/78, CECA, 120/78/CECA e 121/78/CECA del 18 gennaio 1978, 159/78/CECA, 160/78/CECA, 161/78/CECA del 27 gennaio 1978, 245/78/CECA del 2 febbraio 1978, 262/78/CECA e 263/78/CECA del 7 febbraio 1978, 307/78/CECA del 14 febbraio 1978 e 359/78/CECA del 20 febbraio 1978, concernenti l'istituzione dei dazi antidumping provvisori su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Cecoslovacchia, del Canada, della Polonia, della Spagna, del Giappone, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Bulgaria e dell'Australia;
Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 788/78/CECA e 789/78/CECA del 19 aprile 1978, 812/78/CECA del 21 aprile 1978, 843/78/CECA del 26 aprile 1978, 933/78/CECA del 2 maggio 1978, 971/78/CECA dell'11 maggio 1978 e 1181/78/CECA del 31 maggio 1978, intese a prorogare le misure provvisorie antidumping messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Polonia, della Spagna e dell'Australia;
Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 714/78/CECA del 6 aprile 1978, 859/78/CECA del 27 aprile 1978, 931/78/CECA del 28 aprile 1978, 1716/78/CECA del 20 luglio 1978, intese a sospendere i dazi antidumping provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari del Giappone, della Cecoslovacchia, della Spagna e dell'Australia;
Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 790/78/CECA del 19 aprile 1978, 811/78/CECA del 21 aprile 1978, 932/78/CECA del 2 maggio 1978 e 1006/78/CECA del 18 maggio 1978, relative all'istituzione dei dazi antidumping definitivi su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca e della Romania;
Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 1704/78/CECA del 19 luglio 1978, 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 e 1758/78/CECA del 26 luglio 1978, che hanno fra l'altro disposto - nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Polonia e della Spagna - l'istituzione dei dazi antidumping definitivi sulla base dell' figurante in ciascuna delle citate raccomandazioni, nonché la contemporanea sospensione dei predetti dazi in virtù dell' indicato nelle raccomandazioni stesse;
Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 2739/78/CECA del 23 novembre 1978, 1235/78/CECA dell'8 giugno 1978 e 165/79/CECA del 30 gennaio 1979, concernenti la sospensione dei dazi antidumping definitivi su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Romania e della Bulgaria;
Vista la raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 77/329/CECA del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro le pratiche dumping, premi o sovvenzioni da parte di Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
Visto l'avviso di chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di ghise ematiti originarie del Canada pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. C. 100 del 25 aprile 1978;
Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee del 31 dicembre 1977 relativa ai prezzi di base per alcuni prodotti siderurgici, e successive modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la tariffa doganale comune delle Comunità europee, approvata con regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 950/68/CEE del 28 giugno 1968, e successive modificazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell' della predetta legge 10 febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
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All'importazione dei prodotti siderurgici sotto elencati, rientranti nell'ambito di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ed originari dei Paesi terzi appresso indicati, si applicano dazi antidumping provvisori in conformità delle disposizioni fissate nelle seguenti raccomandazioni adottate dalla commissione delle Comunità europee:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Note all'articolo
- L'errata corrige relativa al presente decreto (in G.U. 04/05/1981, n. 120) ha disposto che al presente articolo al punto b) dove e' scritto: "...Ghise ematiti grezze di seconda fusione...", leggasi "...Ghise ematiti grezze e di seconda fusione..."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-17;114#art-1