Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 48 e 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto l'art. 6 del trattato 18 aprile 1951 istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, e visti gli articoli 20 e 129 del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità economica europea e l'articolo 184 di quello in pari data istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 9 e 28 del trattato 8 aprile 1965, ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;
Considerato che l'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato agli organismi comunitari risponde ai principi informatori che regolano i rapporti della Repubblica italiana con gli altri Stati e con gli organismi internazionali e sovranazionali;
Considerato che in tal senso è stata avanzata richiesta da parte della commissione delle Comunità europee e della Banca europea per gli investimenti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea, della Comunità europea per l'energia atomica e della Banca europea per gli investimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - SARTI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1981
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 210
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-17;173#art-1