Art. 1
1 / 3In vigore dal 27 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
Il testo dell'art. 74, relativo al corso di laurea in farmacia, è modificato nel modo seguente:
All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di:
analisi chimico cliniche;
biologia generale;
chemioterapia;
dietofarmacia;
elementi di patologia generale;
farmacognosia;
microbiologia e parassitologia;
organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche;
tossicologia.
Dallo stesso elenco sono soppressi quelli di:
chimica di guerra;
mineralogia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-13;505#art-1