Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, o successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 341;
Veduta la nota rettorale n. 13424 con la quale si è fatto rilevare che l'insegnamento di metodi di misura per i materiali elettrici non è stato incluso nell'elenco degli insegnamenti complementari di cui all'art. 94;
Considerata l'opportunità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 341 dovuta ad un mero errore di trascrizione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 341, è rettificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari di cui all'art. 94 è aggiunto il seguente:
metodi di misura per i materiali elettrici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di far o osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-13;200#art-1