Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificate con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico All'art. 85, relativo al corso di laurea in farmacia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: farmacognosia; istituzioni di patologia generale; farmacia veterinaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 4
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