Art. 1
1 / 1In vigore dal 26 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla loro entrata in vigore ai sottoelencati atti internazionali, adottati a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 dal XVIII Congresso dell'Unione postale universale, in conformità alle clausole relative agli atti stessi (art. 3 del I protocollo finale):
regolamento generale dell'Unione postale universale;
accordo concernente i pacchi postali;
accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio;
accordo concernente il servizio dei conti correnti postali;
accordo concernente gli invii con assegno;
accordo concernente le riscossioni;
accordo concernente il servizio internazionale di risparmio;
accordo concernente gli abbonamenti ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-11;358#art-1