Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 mag 1981
Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 12.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-10;212#art-2