Art. 5
5 / 6In vigore dal 30 apr 1981
Le indennità di cui all'art. 19/2 e gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, della tariffa sopracitata, sono raddoppiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-10;130#art-5