Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 30 apr 1981
Le indennità di cui all'art. 19/2 e gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, della tariffa sopracitata, sono raddoppiati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-10;130#art-5