Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 apr 1981
Gli emolumenti di cui al primo comma dell'art. 34/ I di cui alla tariffa sopracitata sono sostituiti dai seguenti: fino a L. 100.000.000: da L. 500.000 a L. 1.200.000; da L. 100.000.000 fino a meno di L. 200.000.000: da L. 1.200.000 a L. 1.700.000; da L. 200.000.000 fino a meno di L. 500.000.000: da L. 1.700.000 a L. 2.000.000; da L. 500.000.000 fino a meno di L. 1.000.000.000: da L. 2.000.000 a L. 2.300.000; da L. 1.000.000.000 fino a meno di L. 3.000.000.000: da L. 2.300.000 a L. 2.500.000; da L. 3.000.000.000 e oltre: da L. 2.300.000 a lire 2.500.000 più un aumento da L. 100.000 a L. 200.000 ogni 3.000.000.000 o frazione di 3.000.000.000 in più.
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