Art. 2
2 / 6In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-10;130#art-2