Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 8 dicembre 1970, n. 996: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile"; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità; Decreta: Articolo unico È approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - COLOMBO - ANDREATTA - LAGORIO - NICOLAZZI - BARTOLOMEI - FORMICA - DI GIESI - ANIASI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 7
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