Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 9
9 / 57Comitati regionali: competenze
In vigore dal 31 mar 1981
I comitati regionali, in conformità di quanto previsto ai commi quarto e quinto dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi della pianificazione economica:
1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle regioni;
2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in caso di calamità naturali o catastrofi, specie per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle regioni;
3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilità ed i mezzi.
I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi deliberativi della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-9