Art. 8 · Comitati regionali: costituzione e sede
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 8

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Comitati regionali: costituzione e sede

In vigore dal 31 mar 1981
I comitati regionali della protezione civile, di cui all' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'interno. Essi hanno sede, di regola, presso i commissariati del Governo, ove è costituito l'ufficio regionale della protezione civile.
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