Art. 57 · Offerte provenienti dall'estero
RegolamentoCapo VII

Art. 57

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Offerte provenienti dall'estero

In vigore dal 31 mar 1981
Qualora le offerte di cui al presente capo pervengano dall'estero, il preventivo coordinamento viene curato dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'interno, il quale provvede alla successiva utilizzazione. Il materiale proveniente dall'estero è soggetto ad ogni effetto, ove non diversamente stabilito con accordo internazionale, alla stessa disciplina del materiale assistenziale dello Stato impiegato nelle operazioni di soccorso e di assistenza. Il Ministro dell'interno ROGNONI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-57