Regolamento›Capo VI
Art. 51
51 / 57Utilizzazione di opere ed attrezzature di enti pubblici e di privati
In vigore dal 31 mar 1981
Le opere e le attrezzature di cui ai precedenti debbono essere costantemente tenute in perfetto stato di funzionamento e messe a disposizione del Ministero dell'interno su sua richiesta, in caso di grave necessità.
Qualora le amministrazioni, gli enti pubblici o i privati provvedano alla realizzazione di opere e di attrezzature che da parte del Ministero dell'interno siano ritenute idonee ai fini della protezione della popolazione civile, il Ministero stesso cura che venga data attuazione alle disposizioni contenute negli della legge 20 dicembre 1932, n. 1915, nonché nel regio decreto 25 maggio 1936, n. 1553.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-51