Art. 5 · Commissione interministeriale tecnica: composizione e nomina
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 5

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Commissione interministeriale tecnica: composizione e nomina

In vigore dal 31 mar 1981
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, è determinata la composizione della commissione interministeriale tecnica. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati: essi durano in carica cinque anni. La commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi o, in caso di sua assenza o impedimento o di temporanea vacanza, dal funzionario che normalmente lo sostituisce nelle funzioni di direttore generale. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate dal direttore della divisione protezione civile del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-5