Art. 47 · Servizi radio, telegrafici, telefonici e postali
RegolamentoCapo V

Art. 47

42 / 57

Servizi radio, telegrafici, telefonici e postali

In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici e alle società concessionarie le disposizioni necessarie per riattivare nel modo più sollecito le comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali, per istituirne altre, ove necessario, nonché per provvedere alla eventuale installazione di uffici provvisori ed a quanto altro necessario per assicurare un andamento regolare dei servizi, d'intesa con l'organo ordinario o straordinario di protezione civile. Le comunicazioni riguardanti i servizi di soccorso hanno precedenza assoluta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-47