Art. 41 · Censimento dei sinistrati e dotazione di tessere assistenziali
RegolamentoCapo III

Art. 41

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Censimento dei sinistrati e dotazione di tessere assistenziali

In vigore dal 31 mar 1981
L'organo ordinario o straordinario di protezione civile ove ne ricorra la necessità, provvede per la individuazione delle persone danneggiate dall'evento calamitoso ed, eventualmente per la consegna agli stessi di apposite tessere, avvalendosi del personale degli enti locali, dei volontari, nonché delle forze di polizia, anche femminile. Il relativo elenco è tenuto costantemente aggiornato. Chiunque, per qualsiasi motivo, provvede al ricovero dei sinistrati, è tenuto a darne immediata notizia all'organo ordinario o straordinario di protezione civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-41