Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 4
4 / 57Comitato interministeriale della protezione civile
In vigore dal 31 mar 1981
Il Comitato interministeriale della protezione civile, costituito presso il Ministero dell'interno nella composizione di cui al secondo comma dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si avvale, per l'espletamento dei compiti fissati nel terzo comma dello stesso articolo, della commissione interministeriale tecnica ivi prevista.
Il Ministro dell'interno, per gli studi di cui alla lettera c) del citato , può avvalersi anche di esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-4