Art. 37 · Primi interventi
RegolamentoCapo II

Art. 37

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Primi interventi

In vigore dal 31 mar 1981
Ferme le incombenze del prefetto e del sindaco, di cui agli del presente regolamento, tutte le amministrazioni e gli enti aventi compiti di protezione civile, ricevuta notizia di eventi calamitosi, portano immediatamente nei luoghi del disastro i primi soccorsi secondo le previsioni contenute nei piani di emergenza e comunque in misura adeguata alla situazione da fronteggiare, dandone nel contempo notizia al prefetto per i fini indicati dall' del presente regolamento. Eguale obbligo è fatto ai comitati locali dell'Associazione italiana della Croce rossa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-37