Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 32
44 / 57Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati
In vigore dal 31 mar 1981
I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare immediatamente al prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità.
Chiunque, nell'espletamento di pubbliche funzioni, venga a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, indipendentemente dall'obbligo di informare l'amministrazione o l'ente da cui dipende, è tenuto a darne immediata notizia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.
Chiunque altro abbia notizia dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi è tenuto ad informarne, con il mezzo più rapido, il più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.
L'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri o qualsiasi altro pubblico ufficio che sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di un evento calamitoso è tenuto a darne immediata notizia al prefetto della provincia interessata.
Dette comunicazioni al prefetto devono indicare con la maggiore precisione possibile il luogo, la natura e l'entità dell'evento calamitoso e contenere ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.
I Ministeri e gli altri organismi centrali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - ogni notizia che sia comunque ad essi pervenuta circa l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché le iniziative intraprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-32