Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 3
3 / 57Organizzazione della protezione civile
In vigore dal 31 mar 1981
Sono organi di protezione civile il Ministro dell'interno, il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il commissario straordinario di cui al terzo comma dell' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario del Governo nella regione, il prefetto, l'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il sindaco quale ufficiale del Governo.
Sono altresì elementi dell'organizzazione della protezione civile il Comitato interministeriale della protezione civile, la commissione interministeriale tecnica, i comitati regionali della protezione civile.
Nel presente regolamento, l'espressione "organo ordinario" di protezione civile va riferita al Ministro dell'interno, al prefetto ed al sindaco quale ufficiale del Governo; l'espressione "organo straordinario" va riferita al commissario straordinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-3