Regolamento›Capo V
Art. 28
38 / 57Responsabili dei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento
In vigore dal 31 mar 1981
Ai magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono preposti un consegnatario ed un vice consegnatario e, in caso di loro assenza o impedimento, un sostituto consegnatario.
La nomina del predetto personale, nonché la gestione dei magazzini sono regolate dalle norme di cui ai regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, sulla disciplina della fornitura e della custodia del materiale destinato all'assistenza in natura.
I predetti magazzini devono essere sottoposti a periodici controlli, al fine di accertarne la piena efficienza sia sotto il profilo operativo che sotto l'aspetto amministrativo e contabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-28