Art. 26 · Esercitazioni di protezione civile
RegolamentoCapo IV

Art. 26

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Esercitazioni di protezione civile

In vigore dal 31 mar 1981
Allo scopo di sperimentare la validità delle varie pianificazioni, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sentita la commissione interministeriale tecnica, organizza periodicamente esercitazioni cui può essere chiamato a partecipare il personale designato dalle amministrazioni e dagli enti interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-26