Regolamento›Capo III
Art. 23
26 / 57Domanda, istruzione e addestramento
In vigore dal 31 mar 1981
I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneità fisica e la buona condotta.
La prefettura - in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalità - individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento.
In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo ; nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell', lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui all' della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi "ruolini".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-23