Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 13
13 / 57Commissario del Governo nella regione
In vigore dal 31 mar 1981
Il commissario del Governo:
1) mantiene intese con il comitato regionale della protezione civile per la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali alle operazioni di soccorso e di assistenza;
2) assicura il coordinamento dei piani provinciali di protezione civile nell'ambito regionale nonché la loro armonizzazione globale con i programmi predisposti dal comitato regionale;
3) nomina il direttore dell'ufficio regionale della protezione civile.
Nelle regioni a statuto speciale le attribuzioni amministrative, in materia di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità, sono esercitate dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-13