Art. 12 · Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 12

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Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi

In vigore dal 31 mar 1981
Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi: 1) cura la predisposizione di quanto possa occorrere per l'attuazione, in caso di calamità o catastrofe, degli interventi tecnici urgenti e dell'assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite; 2) impartisce le direttive per l'organizzazione e la predisposizione dei servizi di protezione civile in conformità agli indirizzi del Ministro ed in esecuzione delle determinazioni del Comitato interministeriale della protezione civile; 3) provvede, secondo gli indirizzi impartiti dal Comitato interministeriale della protezione civile, al coordinamento, ove occorra, dei piani provinciali di protezione civile, tenuto conto anche dei programmi predisposti dai comitati regionali della protezione civile; 4) dirige, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofe e coordina le attività all'uopo svolte da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, da enti e da privati; 5) organizza e dispone quanto necessario per l'attuazione delle esercitazioni di protezione civile; 6) attende alla divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-12