Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 11
11 / 57Ministro dell'interno
In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali ed istituzionali, all'organizzazione della protezione civile predisponendo i servizi di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.
A tali effetti il Ministro dell'interno, cui fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni - civili e militari, centrali e periferiche - nonché di soggetti privati, e di enti pubblici e privati, impartisce le direttive generali in materia di protezione civile; in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, di cui al successivo , il Ministro dell'interno provvede a farne richiesta, in occasione di calamità naturali o catastrofe, al Ministro della difesa o all'autorità da questo delegata.
Allorchè ricorrano le circostanze di cui all' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il Ministro dell'interno propone, anche in relazione alle eventuali richieste delle regioni e degli enti locali, l'emanazione del decreto di dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale designando la persona, che, tenuto conto dell'entità e gravità dell'evento, ritiene maggiormente idonea ad assumere le funzioni di commissario.
Inoltre, il Ministro dell'interno:
1) dispone l'esecuzione di periodiche esercitazioni di protezione civile, anche con la partecipazione degli organi e degli enti, il cui intervento è previsto dai piani di emergenza;
2) dispone campagne annuali per la divulgazione delle misure di prevenzione, protezione e soccorso;
3) adotta ai fini della protezione civile ogni altro provvedimento a lui demandato dalle vigenti norme;
4) promuove l'emanazione dei provvedimenti di urgente necessità richiesti nell'interesse pubblico.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi, il Ministro dell'interno si avvale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, presso cui è costituita la commissione interministeriale tecnica, prevista dal precedente .
In situazioni di emergenza, il Ministro dell'interno può disporre che con i rappresentanti di amministrazioni e di enti direttamente interessati alle operazioni di soccorso, che fanno parte della commissione interministeriale tecnica, si costituisca il Centro operativo combinato (COC) quale strumento di direzione e coordinamento degli interventi di protezione civile con i seguenti compiti:
1) raccogliere e valutare ogni informazione interessante la protezione civile;
2) preavvertire e porre in stato di allarme, in caso di necessità, le amministrazioni e gli enti aventi compiti di intervento e di soccorso;
3) ricevere le direttive impartite dalle autorità superiori in materia di soccorso e di assistenza e promuoverne l'applicazione nell'organizzazione degli interventi;
4) raccogliere tutti i dati provenienti dalle zone colpite nonché quelli relativi alle risorse disponibili sia di soccorso che di assistenza, valutarli e promuovere l'emanazione delle conseguenti disposizioni, tenuto conto delle esigenze prioritarie;
5) armonizzare, per darne forma unitaria, gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati ai soccorsi;
6) raccogliere le richieste di materiale ed equipaggiamento delle forze di soccorso e di assistenza, promuovendo quanto necessario per il loro più organico e sollecito soddisfacimento;
7) promuovere quanto necessario perché sia assicurato il più rapido ripristino dei servizi essenziali nella zona colpita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-11