Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 lug 1981
N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene ulteriormente prorogato di anni tre il termine per il compimento degli espropri previsti dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146, concernente la dichiarazione di pubblica utilità di alcune opere della Marina militare nel comune di Lampedusa (Agrigento), già prorogato al 30 aprile 1981 dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, n. 1107. Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1981 Registro n. 19 Difesa, foglio n. 245
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