Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli da 701 a 705, relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti, che muta la denominazione in scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono sostituiti dai seguenti:
Scuola diretta a fini speciali per ortottisti, assistenti di oftalmologia
Art. 701. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna, una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.
La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di rifrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.
Art. 702. - Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione alla Università ai sensi dell' della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).
Gli aspiranti all'iscrizione al primo corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale ed in una prova per la conoscenza della lingua straniera. È richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è da sei a quindici in totale (da due a cinque per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che fossero disponibili al secondo e terzo anno. I ripetenti ed i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.
L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.
Art. 703
1° Anno:
1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.
2° Anno:
1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.
3° Anno:
1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso motorio nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.
Art. 704. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica.
La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, non potranno essere ammessi all'anno successivo e resteranno in soprannumero in qualità di fuori corso.
Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.
Art. 705. - Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di iscrizione alla scuola, ma se alla seconda prova non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.
Per quanto concerne le tasse, soprattasse e contributi, vige quanto disposto dall'art. 193 dello statuto dell'Università di Bologna.
Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni di enti pubblici e privati.
Sono ammesse al 3° anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purchè abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1981
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 298
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-03;269#art-1