Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 19 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . All'art. 30, relativo al corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: contabilità industriale; diritto agrario; diritto e legislazione bancaria; diritto sindacale; economia e politica industriale; matematica per le scienze economiche e sociali; statistica metodologica; storia economica medioevale; tecnica professionale; tecnologia dei cicli produttivi. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: analisi di mercato; diritto e procedura civile; diritto internazionale pubblico e privato; diritto delle assicurazioni private e sociali; sociologia; storia della ragioneria; storia delle teorie monetarie; tecnica amministrativa delle imprese pubbliche; economia dei trasporti; economia e finanza delle imprese di assicurazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-03;266#art-1