Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta.
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che appare opportuno approvare nella formulazione proposta dagli organi accademici la norma relativa alla direzione della scuola;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Titolo II, sotto le parole "facoltà di giurisprudenza" sono aggiunte quelle di "laurea in giurisprudenza".
Conseguentemente sono soppresse le parole "laurea in giurisprudenza" attualmente in statuto prima dello art. 9.
Nell'art. 8 è soppresso il secondo comma ed aggiunto tutto il testo dell'attuale art. 9, concernente il corso di laurea in giurisprudenza, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Gli articoli 13 e 14, concernenti la scuola di statistica, presso la facoltà di giurisprudenza, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Al testo dell'art. 16, relativo alla facoltà di scienze politiche, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:
Alla facoltà è annessa la scuola di statistica che conferisce il diploma di statistica.
Dopo l'art. 19, sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli concernenti lo statuto della scuola di statistica.
Scuola di statistica
Art. 20. - Il direttore della scuola di statistica sarà nominato dal consiglio di facoltà, tra i professori ordinari e straordinari della facoltà e della scuola.
Art. 21. - La durata del corso degli studi per il diploma di statistica è di due anni.
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Insegnamenti fondamentali:
1) elementi di matematica;
2) statistica;
3) statistica economica, corso elementare;
4) statistica giudiziaria (semestrale);
5) statistica sociale (semestrale);
6) antropometria (semestrale);
7) statistica sanitaria (semestrale);
8) sociologia generale;
9) demografia;
10) geografia politica ed economica.
Insegnamenti complementari:
1) economia politica, corso elementare;
2) antropologia;
3) nozioni elementari di diritto privato e pubblico;
4) analisi matematica;
5) calcolo delle probabilità;
6) teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati;
7) programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
8) elementi di teoria dei campioni.
Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria, di statistica sociale, di antropometria e di statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici.
L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.
Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente fra le discipline impartite in altre facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della facoltà di scienze politiche.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.
Art. 22. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento statistico scelto dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali.
L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto alla approvazione del direttore della scuola sei mesi prima della discussione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1981
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 147
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-03;242#art-1