Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 68 - nell'elenco dagli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti: chirurgia sostitutiva e dei trapianti di organo;
malattie metaboliche del bambino;
neurotraumatologia;
ortodonzia;
patologia neonatale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 380
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-03;143#art-1