Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 340, 341 e 342, relativi alla scuola di specializzazione in chimica nucleare della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono così modificati: Art. 340. - La scuola è retta da un direttore nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il direttore dura in carica due anni. Può essere riconfermato ed è coadiuvato da un consiglio direttivo costituito da quattro professori di ruolo di discipline chimiche impartite presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, designati dal consiglio di facoltà. Art. 341. - Al corso di specializzazione si possono iscrivere i laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria chimica e ingegneria nucleare. Art. 342. - I corsi sono biennali e comprendono le seguenti materie: 1° Anno: chimica nucleare generale; almeno tre corsi semestrali con esercitazioni a scelta tra tutti i corsi elencati nell'articolo successivo. 2° Anno: chimica nucleare applicata; legislazione nucleare; almeno tre corsi semestrali con esercitazioni, a scelta tra tutti i corsi elencati nell'articolo successivo. Ogni anno gli allievi presentano il piano di studi prescelto che deve essere approvato dal consiglio direttivo. All'art. 343, relativo alla medesima scuola, nell'elenco dei corsi semestrali con esercitazioni il corso di tecniche sul dosaggio delle radiazioni e sulle protezioni cambia la denominazione in quella di "tecniche sul dosaggio delle radiazioni" e nel medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nuovi corsi: 21) elementi di matematica statistica; 22) effetti biologici delle radiazioni; 23) radioprotezione in campo nucleare e medico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 3
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