Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate, dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
storia della filosofia italiana;
antropologia culturale;
archeologia e antichità egee;
storia del teatro italiano;
storia della lingua inglese;
storia e critica del testo;
teatro e drammaturgia dell'antichità.
Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
storia della filosofia italiana;
antropologia culturale.
Nell'art. 44, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
lingua e letteratura portoghese;
storia del teatro italiano;
storia della lingua inglese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 379
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-19;152#art-1