Art. 22
Abrogato22 / 28Pagamento da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del danno in caso di accordo del creditore con l'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738
In vigore dal 19 giu 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-22