Art. 14 · Consegna da parte dell'assicuratore del modulo di denuncia di sinistro

Art. 14

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Consegna da parte dell'assicuratore del modulo di denuncia di sinistro

In vigore dal 20 mar 1981
L'assicuratore deve consegnare al contraente, in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto e di ogni denuncia di sinistro, unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, un esemplare del modulo di denuncia di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-14