Art. 11
11 / 28Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento
In vigore dal 20 mar 1981
L'assicuratore che ritiene di non poter fare offerta di risarcimento è tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui alla richiesta di risarcimento non sia stata allegata la denuncia di sinistro di cui all', purchè la richiesta stessa contenga le indicazioni previste dallo stesso e dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;45#art-11