Art. 1
1 / 28In vigore dal 20 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed in particolare l' del decreto stesso;
Visti la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;
Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto e, in particolare, gli della legge stessa;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Ritenuto che occorra modificare il regolamento approvato con il
predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.
973, non solo per adeguarlo alle nuove disposizioni recate dal citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, e dalla relativa legge di conversione, ma anche per tener conto delle esigenze emerse in sede di applicazione del regolamento stesso;
Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;
Sentiti i Ministeri di grazia e giustizia, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
.
Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:
: le parole "che in esse è denominata "legge"" sono sostituite con quelle "e successive modificazioni, in seguito denominata "legge"".
L' è sostituito dal seguente:
" - Motoscafi e imbarcazioni a motore. - Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilità civile, a norma dell' della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall' della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione:
a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;
b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.
:
al primo comma le parole "deve sottoporre alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite con quelle "deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione";
il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile mette a disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia all'impresa stessa sia alla generalità delle imprese.
Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente nella tariffa".
:
la lettera b) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
"b) al numero nonché all'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, pagati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto soltanto dell'importo dovuto al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per eventuale svalutazione monetaria, nonché dell'importo delle spese sostenute dall'assicuratore, nei limiti del quarto della somma assicurata, per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato o l'assicuratore stesso";
alla lettera d) del secondo comma le parole "o per adottare speciali clausole" sono sostituite con quelle "ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe"; è aggiunto il seguente comma: "Nella determinazione del premio puro si deve tener conto dei redditi netti derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve tecniche, nonché del contributo che l'impresa deve versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" a norma dell'art. 31 della legge".
L' è sostituito dal seguente:
" - Determinazione dei caricamenti. - I caricamenti, da aggiungere ai premi puri, debbono essere contenuti nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell', quarto comma, della legge.
Entro tali limiti essi debbono essere calcolati tenendo conto per ogni singola classe o singolo gruppo di rischi, delle spese generali, di quelle di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese inerenti al servizio di liquidazione dei sinistri, escluse quelle indicate alla lettera b) del precedente , nonché delle spese, al netto dei relativi recuperi, sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui all' della legge e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.
Nel determinare l'incidenza delle spese e degli oneri di cui al precedente comma si deve tener conto del prevedibile andamento degli stessi nel periodo di tempo per il quale la tariffa sarà applicata".
:
nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole "approvazione delle";
al primo comma le parole "debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite con quelle "debbono trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione";
sono soppressi l'ultimo periodo del primo comma ed il secondo comma.
Dopo l' è inserito il seguente articolo:
"Art. 23-bis - Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui all', sesto comma, della legge, propone al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di approvare le tariffe presentate dall'impresa o, nel caso in cui ritenga che tali tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, di stabilire altre tariffe ai sensi dell', settimo comma, della legge.
Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, anche in difformità dalla proposta stessa, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ad approvare le tariffe presentate dall'impresa ovvero a stabilire le tariffe che l'impresa è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dall'impresa o per stabilire ai sensi dell', settimo comma, della legge, altre condizioni generali nel caso in cui quelle presentate non possano essere approvate perché in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe dei premi dell'impresa o, in genere, non idonee a garantire il regolare funzionamento dell'assicurazione in conformità alle disposizioni della legge.
Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) con cui sono state approvate o stabilite le condizioni generali".
: è aggiunto il seguente comma:
"I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della commissione ministeriale prevista dall', sesto comma, della legge".
:
nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole "e approvazione";
al primo comma le parole "Al fine di consentire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di controllare che nella formazione delle tariffe dei premi sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti le imprese" sono sostituite con quelle "Le imprese, per consentire il controllo dell'osservanza in sede di formazione delle tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti ";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La valutazione dei premi puri e dei caricamenti è effettuata sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche annuali dei rischi assunti dalle imprese e dei sinistri verificatisi, dei dati desunti dalle verifiche dei bilanci delle imprese, delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall'organo di vigilanza e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Le rilevazioni statistiche annuali sono desunte dalla gestione del conto consortile per l'impresa interessata o per imprese similari";
il terzo comma è soppresso.
: le parole "Fino a quando" sono sostituite con quelle "Qualora" e le parole "Ministero stesso" con quelle "Comitato interministeriale dei prezzi (CIP)".
Art. 29: è soppresso.
Art. 30:
nella rubrica dopo le parole "delle tariffe" sono aggiunte quelle "e delle condizioni generali";
nel testo le parole "le tariffe approvate, prevista dall', quinto comma, della legge" sono sostituite con quelle "le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall', ottavo comma, della legge".
Dopo l'art. 30 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 30-bis - Composizione della commissione ministeriale. - La commissione prevista dall', sesto comma, della legge è costituita:
a) dal dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da chi ne fa le veci;
b) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile, designato dall'Istituto stesso;
c) da cinque esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica due anni e possono essere confermati.
I componenti la commissione sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Con lo stesso decreto è nominato il presidente della commissione che è scelto fra i componenti della stessa.
L'ufficio di segreteria della commissione è costituito presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 30-ter - Attribuzioni della commissione ministeriale e validità delle deliberazioni. - Spetta alla commissione ministeriale dare parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza e successive modifiche trasmesse da ciascuna impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione;
b) sui limiti per i caricamenti di cui all', quarto comma, della legge;
c) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza che devono essere stabilite ai sensi dell', settimo comma, della legge nel caso in cui quelle presentate dalle imprese non possano essere approvate;
d) sulle modifiche delle tariffe e delle condizioni generali di polizza approvate che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle imprese a norma dell', ottavo comma, della legge;
e) sulla adozione per determinate categorie di veicoli a motore del provvedimento di cui all', undicesimo comma, della legge.
La commissione esprime anche parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a norma dell', ultimo comma.
Le riunioni della commissione sono valide quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente".
Art. 31: è soppresso.
L'art. 32 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 - Riserva sinistri. - La riserva sinistri relativa alla assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve essere calcolata, alla fine di ciascun esercizio, distinguendo i sinistri secondo l'esercizio di avvenimento. L'importo della riserva non può in alcun caso risultare inferiore, fino alla chiusura del quarto esercizio dopo quello di avvenimento dei sinistri, al settantacinque per cento dell'ammontare dei premi di competenza del predetto esercizio di avvenimento diminuito dell'importo dei sinistri pagati afferenti a tali premi e delle relative spese di liquidazione.
Agli effetti del comma precedente i premi di competenza sono quelli che risultano dal modello B del rendiconto per la gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell' del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39".
L'art. 37 è sostituito dal seguente:
"Art. 37 - Composizione del comitato. - Il comitato previsto dall', primo comma, della legge è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto.
Ne fanno altresì parte:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui almeno due della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";
d) tre rappresentanti delle imprese assicuratrici, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione dell'associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;
e) due rappresentanti degli utenti di autoveicoli, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su terne proposte da enti e da associazioni di categoria interessati.
Quando il comitato debba adottare le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 38 la composizione dello stesso è integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli agenti di assicurazione scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale.
I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'ufficio di segreteria del comitato è composto da tre membri, di cui due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il terzo designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni".
L'art. 38 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 - Attribuzioni del comitato e validità delle deliberazioni. - Spetta al comitato dare parere al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
1) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni della legge concernente il "Fondo di garanzia per le vittime della strada";
2) sulla designazione delle imprese di cui al secondo comma dell' della legge;
3) sulle convenzioni da stipularsi da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";
4) sulle somme da anticipare, a norma dell' del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
5) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ritenga di sottoporgli.
Spetta altresì al comitato di deliberare, a norma dell', terzo e quarto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il trasferimento del portafoglio di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta amministrativa e la ripartizione fra le imprese cessionarie del relativo personale.
Le riunioni del comitato sono valide quando intervengano almeno sei dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni sulle materie indicate al comma precedente, per le quali occorre la presenza di almeno otto componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Ai membri del comitato spetta un gettone di presenza e a quelli della segreteria una indennità nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni".
Art. 40:
al primo comma le parole "entro il 31 luglio dell'anno successivo" sono sostituite con quelle "entro il 30 settembre dell'anno successivo";
al secondo comma, parte "In entrata", dopo il n. 3 sono inseriti i seguenti numeri:
"4) somme recuperate direttamente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" in dipendenza di azioni di surrogazione verso imprese poste in liquidazione coatta;
5) rimborsi di anticipazioni effettuate al commissario liquidatore a norma dell' del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39";
i numeri 4) e 5) diventano, rispettivamente, 6) e 7);
allo stesso secondo comma, parte "In uscita", dopo il n. 1) sono inseriti i seguenti numeri:
"2) somme pagate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per sinistri e per spese di liquidazione in caso di applicazione dell' del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dell' del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738;
3) somme anticipate a norma dell' del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;";
gli attuali numeri 2), 3), 4) e 5) diventano rispettivamente, 4), 5), 6) e 7).
Art. 41: il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 31 della legge, il rendiconto deve essere altresì corredato da un prospetto dal quale deve risultare, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate, dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell' del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dall'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto".
Art. 43: al terzo comma le parole "entro tre mesi dalla data di approvazione di detto bilancio" sono sostituite con quelle "entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio".
Art. 48: il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto".
Art. 52: al terzo comma la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) dei sinistri, avvenuti nell'esercizio, che alla data di
chiusura dell'esercizio stesso risultino ancora da pagare".
Art. 54: le parole "entro il bimestre successivo" e quelle "entro il 31 maggio" sono sostituite, rispettivamente, con le parole "entro il trimestre successivo" e con quelle "entro il 15 giugno".
Art. 55: al primo comma sono soppresse le parole "che siano stati ad esse denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data della sua chiusura".
Art. 57: le parole "indicati al primo comma del precedente art. 31" sono sostituite con quelle "indicati all'art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295".
Art. 59: al primo comma, parte "In uscita", il n. 4) è sostituito dal seguente: "la riserva sinistri";
al terzo comma le parole "entro il 30 giugno dell'anno successivo" sono sostituite con quelle "entro il 31 ottobre dell'anno successivo".
Art. 62: al secondo comma le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite con quelle "Entro il 31 ottobre di ciascun anno".
Art. 70: sostituire il testo con il seguente:
"Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, si procederà ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio.
Il risultato di detta stima deve essere comunicato al conto consortile nei termini previsti per l'immissione dei dati indicati alla lettera f) dell'art. 52".
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